“Con sentenza del 15 giugno 2016, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Pordenone, concessa la sospensione condizionale della pena ed la non menzione, revocata la pena accessoria di cui all’art. 31 cod. pen., ha nel resto confermato il giudizio del primo giudice sulla penale responsabilità del dottor D.S., per il reato di cui all’art. 348 c.p. […] Il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra che si vorrebbero come tali condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatologia o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l’esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello plurifonte delineato, funzionale al riconoscimento di una identità di effetti […] Non sostenuta dal cd. disegno di legge Barani, ancora non superato nelle sue propositive previsioni al momento dell’adozione del dispositivo di questa sentenza, è la pretesa contenuta in ricorso circa l’autonomia della nuova figura di reato di cui all’art. 348-bis cod. pen., nella cui relazione chiaro era il generale intento del proponente di accomunare, con l’inasprire il relativo trattamento sanzionatorio, l’indistinto fenomeno dell’esercizio abusivo della professione sanitaria e tanto sia per il medico chirurgo in genere che dell’odontoiatra in una duplicità di accezione rispettosa della dicitura che si accompagna alla definizione del relativo ordine che è per l’appunto, su base provinciale, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri […] Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.”