Cari soci, Care socie,
Vi riportiamo un’altra sentenza segnalataci dal nostro comitato scientifico:
“Estremamente interessante la sentenza della Cassazione penale sez. VI, 26/05/2022, (ud. 26/05/2022, dep. 15/09/2022), n.34273. La vicenda è quella di un odontoiatra indagato ex art. 348 c.p. per avere continuato ad esercitare dopo la sospensione dall’albo come previsto dal d.l. 44/2021 per i medici non in regola con gli obblighi vaccinali, che ricorre in Cassazione. Il motivo del ricorso è : ” L’intero ricorso è fondato su un unico assunto costitutivo e cioè che l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo sarebbe sanzionato solo sul piano amministrativo”.
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’odontoiatra e chiarisce che la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’albo e che questo fatto è distinto dall’esercitare quando si è sospesi dall’albo, che è autonoma violazione della norma penale.
Comitato Scientifico del ProOF”
Vi ricordiamo inoltre di procede appena possibile alla iscrizione al prossimo congresso Pro.o.F. il 30 Marzo a Firenze. Potete trovare la locandina e la sceda di iscrizione al seguente link: https://www.proofweb.it/32-convegno-nazionale-pro-o-f/
Il consiglio direttivo Pro.o.F.