Commette esercizio abusivo della professione il medico odontoiatra che continua ad esercitare dopo sospensione dall’albo perchè non in regola con l’obbligo vaccinale.

Cari soci, Care socie,

Vi riportiamo un’altra sentenza segnalataci dal nostro comitato scientifico:

“Estremamente interessante la sentenza della Cassazione penale sez. VI, 26/05/2022, (ud. 26/05/2022, dep. 15/09/2022), n.34273. La vicenda è quella di un odontoiatra  indagato ex art. 348 c.p. per avere continuato ad esercitare dopo la sospensione dall’albo come previsto dal d.l. 44/2021 per i medici non in regola con gli obblighi vaccinali, che ricorre in Cassazione. Il motivo del ricorso è : ” L’intero ricorso è fondato su un unico assunto costitutivo e cioè che l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo sarebbe sanzionato solo sul piano amministrativo”.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’odontoiatra e chiarisce che la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’albo e che questo fatto è distinto dall’esercitare quando si è sospesi dall’albo, che è autonoma violazione della norma penale.

   Comitato Scientifico del ProOF”

Vi ricordiamo inoltre di procede appena possibile alla iscrizione al prossimo congresso Pro.o.F. il 30 Marzo a Firenze. Potete trovare la locandina e la sceda di iscrizione al seguente link: https://www.proofweb.it/32-convegno-nazionale-pro-o-f/

Il consiglio direttivo Pro.o.F.