Commento a sentenze su “carenza documentazione clinica”

Cari Colleghi,

vi segnaliamo due interessanti sentenze della Corte di Cassazione (troverete il testo di questa newsletter e i relativi allegati anche sul sito alla pagina: LINK AL SITO)

La prima (Ordinanza 11224 del 26 aprile 2024 : articolo tratto dal Sole 24 Ore in allegato) , ritorna su un tema di riscontro assai frequente in corso di attività peritale odontologico-forense, ovvero la carenza (quando non l’incompletezza o addirittura la assenza tout-court) della documentazione clinica.

Il caso riguarda il decesso di un paziente per dissezione aortica. La Suprema Corte ribadisce che la mancanza o la incompletezza della documentazione clinica non implica il rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità medica, ma è un elemento di fatto che può essere valutato per ritenere provato il nesso di causa, in base ad un ragionamento presuntivo giustificato sulla base del principio di vicinanza della prova.

Si ricorda però al proposito che il ricorso a presunzioni è proprio solo al Giudice, e non al Consulente odontologo.

La seconda (Sentenza della Corte di Cassazione N. 17164 del 24-04-2024: in allegato la sentenza e la relativa Comunicazione della Fnomceo) riguarda “l’eterno problema” dell’ abusivismo professionale odontoiatrico e del correlato favoreggiamento (“prestanomismo”) ed è di particolare interesse per chi fra noi, svolga funzioni di ausiliario del Giudice sia in materia penale che civile; o sia membro di Commissioni Albo, nel corso dello svolgimento di funzioni disciplinari.

In estrema sintesi, la Suprema Corte ribadisce che il rilevamento delle impronte, la sola ispezione del cavo orale al fine di verificare le condizioni di una protesi; la installazione nel cavo orale da parte dell’odontotecnico; la limatura dei denti, la fissazione di perni, la cementazione ecc. rappresentano esercizio abusivo della professione odontoiatrica; e che il medico risponde a titolo di concorso nel reato qualora consenta o agevoli lo svolgimento di dette attività da parte di soggetti cui è a conoscenza del fatto di non essere abilitati alla professione.

Di particolare interesse in questa sentenza, il fatto che si ribadisca che , nonostante altra recente sentenza del Consiglio di Stato ( sez. terza , del 19-12-2023 pubblicata il 30-01-2024) riconosca l’ odontotecnico come “esercente una professione sanitaria”, i suoi ambiti rimangono confinati a quelli stabiliti dal Regio Decreto 31-05-1928 n. 1334, a tutti noto.

Un cordiale saluto a tutti.

Gianluca Davoli

Consiglio Direttivo ProOF