Tamponi naso-faringei: atto medico secondo FNOMCeO. Perplessità per (medici) odontoiatri e per professioni sanitarie non mediche.

In epoca di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del SARS- CoV 2,  dopo mesi di difficile reclutamento del personale sanitario ed in piena seconda ondata della COVID-19, giunge una, a dir poco, confondente comunicazione da parte della FNOMCeO, a firma del Presidente Filippo Anelli, in risposta ad un quesito proposto dall’OMCeO di Novara e di seguito riportata integralmente : 

In riferimento alla nota di codesto Ordine del 03/11/2020 concernente la possibilità di esecuzione di tamponi nasofaringei per Sars-Covid-19 da parte di un odontoiatra, si ritiene che, mentre nulla osti alla esecuzione degli stessi da parte di un sanitario doppio iscritto, perplessità sorgono nel caso di professionisti iscritti solamente all’Albo degli odontoiatri, considerato che l’esame di cui trattasi costituisce atto medico. Ciò premesso, considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese e il resto del mondo, nonché le diverse richieste che continuano a pervenire sul tema di cui trattasi, si comunica che questa Federazione ha inviato in data 11/11/2020 una richiesta di parere al Ministero della Salute. Non appena perverrà il relativo riscontro, la FNOMCeO non esiterà ad inviare una comunicazione a tutti gli Ordini”.

L’attività esaminata è “l’esecuzione di tamponi oro-faringei” e se ne valuta la possibile esecuzione da parte degli odontoiatri. E’ noto che già durante il primo picco della pandemia sia dirigenti (medici) odontoiatri in servizio presso ASL ovvero odontoiatri libero-professionisti in forma volontaristica si sono prestati alla esecuzione di tamponi naso-faringei (TNF) così da poter consentire l’impiego di altro personale sanitario, per lo più infermieristico, in altre attività all’interno della aziende ospedaliere o ASL. 

Le risposta della FNOMCeO appare veramente stupefacente non solo perché non sembra cogliere lo spirito della categoria odontoiatrica nel volersi mettere al servizio della comunità in un’epoca di gravissima crisi sanitaria, ma e soprattutto perché non appare conforme alla norma attinente l’attività delle professioni sanitarie (mediche e non mediche).

L’interpretazione letterale della comunicazione lascerebbe intendere che l’esecuzione di TNF è: 1- atto medico e pertanto è  2- riservata all’iscritto all’albo dei medici-chirurghi e  3- non appare pianamente eseguibile dall’odontoiatra.

Merita ricordare (ancora una volta) come l’odontoiatra sia un medico, medico odontoiatra appunto e con le sue tre specializzazioni  che si affianca al medico-chirurgo con le sue numerose specializzazioni. Sull’essere l’odontoiatra un medico e sulla separazione delle due professioni mediche per la persona umana (cui si aggiunge il medico-veterinario),  in base alla quale si profila una doppia accezione di esercizio abusivo, vale richiamare anzitutto i reiterati interventi  della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 19.6/22.11.2000 n. 15078, Cass. Pen. Sez.VI n. 50012 del 12.11.2015, Cass. Pen., sez. VI, 02/12/2008, (ud. 02/12/2008, dep.20/03/2009), n. 12696, Cass. Pen. Cass. Pen. sez. VI,  09/11/2017, n. 2691, Cass. Pen. Sez. VI 25/09/2003 n. 49116 )l’introduzione al Codice di Deontologia Medica (versioni 2006 e 2014 ) in cui all’art. 1 si precisa che il medico-chirurgo e l’odontoiatra vengono di seguito indicati come “medico”, la comunicazione CAO 2014: “…la dizione medico-odontoiatra possa essere corretta e non soggetta ad alcuna criticità deontologica anche per il laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria…” e la norma sulla dirigenza medica (d. Lgs 502/1992 ed i segg. CCNL) che accomuna i medici-chirurghi, i medici-odontoiatri ed i medici-veterinari per posizione, carriera e  condizioni contrattuali.

Il richiamo da parte della FNOMCeO nel comunicato in parola all’atto medico per limitare l’esecuzione dei TNF al solo medico-chirurgo e non al medico-odontoiatra è confondente poiché entrambe le professioni sono mediche ed entrambe, posti i loro reciproci limiti, compiono atti medici.

La via interpretativa intrapresa dalla FNOMCeO appare assai preoccupante non già per i medici-odontoiatri, ma e soprattutto per le professioni sanitarie non mediche, prime tra tutti gli infermieri (ma anche le altre professioni tecniche o della prevenzione) attualmente e massicciamente dispiegati nella esecuzione di TNF e per cui, secondo la lettera del parere in discussione, si potrebbero profilare concrete ipotesi di esercizio abusivo della professione di medico-chirurgo, rilevanti dal punto di vista penale e disciplinare.

A fronte della mancanza di definizione di atto medico, vale del resto sottolineare che l’esecuzione di un TNF è attività meno pericolosa e che richiede meno qualificazione rispetto a molte altre attività routinariamente disposte dall’infermiere o da altre professioni sanitarie non mediche. 

Se, invece, la FNOMCeO volesse intendere che la “prescrizione” e non  la “esecuzione” di un TNF è un atto riservato al medico-chirurgo, allora il parere potrebbe avere una certa ragionevolezza, posto che si tratta di accertamento/esame laboratoristico che normalmente rientra tra le attività diagnostiche proprie al medico-chirurgo.

A nostro parere sarebbe auspicabile una revisione del recente parere della FNOMCeO, che evidenziasse la natura medica dell’attività del medico-chirurgo e del medico-odontoiatra, che la prescrizione del TNF sia attività normalmente riservata al primo dei due professionisti medici, ma che l’esecuzione del TNF non solo è consentita agli infermieri, ma, in epoca di gravissima crisi sanitaria, può essere estesa senza criticità alcuna alle altre professioni sanitarie sia mediche  che non mediche.

Qualche perplessità la evoca ulteriormente il fatto che l’FNOMCeO abbia rivolto in tal senso un quesito al Ministero della Salute, posto che è proprio l’Ordine, prima del Ministero, che esprime (o dovrebbe esprimere) i presupposti etico-deontologici cui la Professione medica deve costantemente ispirarsi e che, solo successivamente e se necessario, il Ministero ratifica (o corregge) con atto latamente definibile “normativo” (parere, circolare, decreto, ecc.)

Si ritiene infine che la  FNOMCeO dovrebbe riconsiderare attentamente il contesto normativo delle professioni sanitarie, ma anche lo spirito con cui le professioni sanitarie, mediche per prime, stanno servendo, talora in forma volontaristica ed a proprio rischio e pericolo, senza volontà alcuna di erodere il campo proprio ad altra professione sanitaria, con l’unico obiettivo del sostenere la propria comunità in grave e perdurante difficoltà, con l’auspicio di tornare tutti e quanto prima alla propria e normale attività e dai propri pazienti.

Il Direttivo Pro.O.F. (Progetto Odontologia Forense) 

15 Novembre 2020