Cari Colleghi, care colleghe
Nuovamente ringraziamo la Professoressa Pinchi per averci segnalato una Ordinanza della Cassazione Civile di estremo interesse. Di seguito Vi riportiamo il commento della Professoressa alle parti che si ritengono di maggiore importanza per la professione dell’odontologo forense. A seguire troverete il link per scaricare il pdf dell’ordinanza anonimizzato (per questo ringraziamo la dottoressa Vitale, membro del nostro consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo
“L’ Ordinanza della Cassazione Civile (Civile Ord. Sez. 6 Num. 25604 Anno 2022) risulta molto rilevante per la produzione documentale in corso di causa e di CTU. La Cassazione rigetta il ricorso presentato dal Sig.XXX contro la Compagnia AAA. Il ricorrente lamentava «falsa applicazione dell’art. 194 e 195 del CPC – art 87 e 90 Dis di Att. CPC. in relazione all’art. 360 n. 3 e nullità della CTU in relazione n. 4 c.p.c.» dato che: ” la Corte di appello abbia ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal C.T.U. e volta ad acquisire il CD della RMN, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel «racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti»“,
La sentenza riporta e sintetizza quel che avevano già statuito le SSUU della Cassazione Civile , sent. 3086 del 01.02.2022.
Il passo centrale della sentenza è : “va osservato che sul contrasto giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata e correttamente ripreso nel ricorso, sono recentemente intervenute le sezioni unite, le quali ,con sentenza numero 3086 del primo febbraio 2022, hanno affermato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti- non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigente a loro carico- tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, hanno precisato le sezioni unite, che tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che onere delle parti provare e salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio. Risulta evidente che l’acquisizione della r.n.m. del ginocchio del SIG.XXXX fosse diretta a provare la sussistenza, oltre che del danno alla mano, anche del diverso danno al ginocchio dello stesso e soprattutto a dimostrare la sussistenza di un eventuale nesso causale tra l’evento lesivo e la lamentata rottura del legamento crociato anteriore come peraltro evidenziato dallo stesso CTU nella sua richiesta e che, quindi tale CD fosse diretto approvare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda”.
Posta la difficoltà in specie per i consulenti tecnici, di proporre fini valutazioni giuridiche che sottendono la differenziazione tra fatti principali e fatti secondari e rimanendo salda la raccomandazione per gli ausiliari del Giudice, che per la eventuale acquisizione, in corso di CTU, di documentazione non allegata agli atti di causa occorre rivolgersi sempre al medesimo Giudice, dalla decisione delle SSUU 3086/2022 e dalla ordinanza in commento sembrano potersi estrapolare alcuni utili indicazioni. In particolare nelle cause aventi ad oggetto richieste risarcitorie per danno alla persona, il danno ed il nesso con l’evento antigiuridico sembrano da ritenersi fatti principali, in quanto su di essi si basa la domanda giudiziale e di conseguenza la documentazione, in specie sanitaria, che è quella di cui talvolta il CTU rileva la mancanza, sembra non potersi acquisire laddove sia fondamentale (se non lo fosse il CTU non ne stigmatizzerebbe la carenza ai fini della risposta al quesito nè ne chiederebbe l’acquisizione ) per la dimostrazione di tali fatti principali. Ovviamente e come è comprensibile, la limitazione sembra riferirsi a documentazione che era già in possesso delle Parti e che le stesse avrebbero potuto produrre a supporto della domanda giudiziale e delle eccezioni.”
Prof.ssa VILMA PINCHI