Il Tribunale Penale di Palermo, con sentenza del 2 dicembre u.s., depositata nei giorni scorsi, ha mandato assolto in quanto il fatto non sussiste, un collega accusato di violazione dei principi di “giustificazione ed ottimizzazione” nell’esecuzione di esami Cone Beam, in un procedimento instaurato a seguito di ispezione dei NAS.
Nell’assolvere il collega, dopo annosa vicenda penale, il Giudice fa proprie alcune motivazioni di piana evidenza per i tecnici di settore, ma che in altri casi ed in altri ambiti non sono state comprese, quando non fraintese.
In estrema sintesi:
Una lettura in senso lato di questa sentenza, riporta la questione su un sano piano di realtà: l’attività radiodiagnostica complementare all’attività clinica – che per le professioni mediche consiste anzitutto nella diagnosi – è consentita.
Le linee-guida e le buone pratiche nonché la letteratura scientifica propria alle varie discipline (chirurgia orale, implantologia, endodonzia, ad esempio) raccomandano il ricorso alla radiologia 3D in alcune circostanze, potendo altrimenti il medico-odontoiatra incorrere in ipotesi di negligenza per omissione diagnostica.
Certamente al medico-chirurgo o al medico-odontoiatra non specialisti in Radiologia non è consentita l’attività radiodiagnostica “per conto terzi”. Condivisibile, quindi la sanzione per professionisti che non si limitassero alla radiodiagnostica complementare con l’attività clinica. D’altra parte non si potrà presumere “l’attività radiodiagnostica per conto terzi” per il semplice fatto che il paziente, avuta la diagnosi e magari la programmazione terapeutica abbia deciso di non procedere con il trattamento, oppure rivolgersi ad altro professionista oppure addirittura sia lo stesso medico a riferirlo a collega o struttura più qualificata in un trattamento che richiede competenze diverse o superiori.
L’aver eseguito una visita, ricevuto una diagnosi e magari un programma terapeutico non limita la libertà dell’assistito di non prestare consenso alla prosecuzione delle cure oppure di rivolgersi ad altra struttura, per cui sbagliato, a parere di chi scrive, sarebbe dedursene la pratica illecita di attività radiodiagnostica non-complementare all’attività clinica dell’odontoiatra che abbia eseguito la visita e la diagnosi
La prova di attività radiodiagnostica per conto terzi deve e si ritiene possa agevolmente ed in concreto essere data sia in ambito penale che civilistico, al di là del numero dei pazienti che poi proseguono le cure nello studio o struttura che ha eseguito la CBCT.
Gianluca Davoli
(Consigliere Pro.O.F.)
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